Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 27/07/1934 n. 1265

Art. 377. Alle farmacie indicate negli articoli 375 e 376, nn. 1 e 2, si applicano le di- sposizioni degli articoli 57, 58 e 60 del regolamento 13 luglio 1914 n. 829.

Art. 378. Le farmacie il cui titolare non sia farmacista debbono avere, per direttore responsabile, in conformità al disposto dell'art. 121, un farmacista iscritto nell'albo professionale.

Art. 379 Alle farmacie privilegiate prevedute nell'art. 374, che siano in esercizio alla scadenza del trentennio stabilito dall'articolo stesso, e alle farmacie di diritto transitorio della venezia giulia e tridentina e del territorio di fiume, che siano in servizio alla scadenza dei termini stabiliti negli articoli 375 e 376, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 368, 369, 371 e 373.

Art. 380. Entro il 31 marzo 1935 il prefetto, sentiti i podestà dei comuni interessati, la giunta provinciale amministrativa e il consiglio provinciale di sanità, stabilirà, con suo decreto, la pianta organica delle farmacie della provincia, agli effetti dell'art. 104. Il provvedimento del prefetto è definitivo. Le farmacie risultanti in soprannumero alla pianta organica saranno gradatamente assorbite nella pianta stessa con l'accrescimento della popolazione o per effetto di chiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute.

Art. 381. Il ministro delle finanze è autorizzato a introdurre nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa del ministero dell'interno le variazioni occorrenti per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 115. Sezione III Disposizioni relative all'esercizio delle professio ni sanitarie ausiliare

Art. 382. In via transitoria e fino al 5 novembre 1935, la direzione delle scuole convitto professionale per infermerie può essere affidata anche ad infermiere che abbiano seguito i corsi delle scuole convitto professionali per infermiere, esistenti al 5 novembre 1925, che abbiano tenuto con lode, per almeno un biennio, funzioni direttive dell'assistenza infermiera in un reparto ospedaliero del regno, nonché ad infermerie diplomate in scuole convitto straniere. R.D. 27/07/1934 n.1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. Sezione IV Disposizioni relative all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

Art. 383. Sono autorizzati all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie coloro che hanno conseguito l'attestato di abilitazioni a termini dell'art. 6 del- la legge 23 giugno 1927 n. 1264, concernente la disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

Art. 384. Gl'infermieri che alla pubblicazione della legge 23 giugno 1927 n. 1264, citata nell'articolo precedente, erano in servizio presso amministrazioni ospitaliere e che a norma dell'art. 7 della legge medesima furono mantenuti provvisoriamente in tale servizio, sebbene sprovvisti della speciale licenza o dell'attestato di abilitazione prescritto per l'esercizio della relativa attività, debbono, entro il 31 luglio 1936, munirsi dell'uno o dell'altro dei titoli anzidetti.

Art. 385. Fino a quando non siano state istituite le scuole autorizzate a rilasciare le licenze di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è in facoltà del ministro per l'interno, sentito quello per l'educazione nazionale, di indire nuove sessioni di esami di idoneità per gli infermieri indicati nel precedente articolo e per coloro i quali, al momento in cui gli esami vengono indetti, abbiano un tirocinio di almeno quattro anni nell'arte che intendono di esercitare. Sezione Disposizioni relative all'esercizio di attività so ggette a vigilanza sanitaria

Art. 386. Possono essere autorizzati all'impiego dei raggi rontgen e del radio a scopo terapeutico i sanitari che, alla data preveduta nell'articolo consecutivo, abbiano esercitato ininterrottamente, per un periodo non inferiore ad anni cinque, la radioterapia e la radiumterapia. L'autorizzazione è concessa con decreto del ministro per l'interno.

Art. 387. Le disposizioni contenute negli articoli 195, 196, 197, 198 e 386 del presente testo unico, relative alla disciplina degli impianti di radiologia e di radiumte- rapia ed all'uso delle sostanze radioattive, entreranno in vigore entro il termine che sarà stabilito nel regolamento. Capo III Disposizioni relative all'igiene del suolo e dell'abitato

Art. 388. Le stalle rurali esistenti alla data di pubblicazione del decreto prefettizio indicato dall'art. 234, dovranno, entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione stessa, essere dotate, qualora non lo siano, della concimaia prescritta. Il proprietario che non abbia ottemperato alle dette prescrizioni è punito con l'ammenda da lire trecento a cinquecento. Egli, inoltre, decade da ogni agevolazione di credito, o fiscale, eventualmente ottenuta dallo stato per le stalle o per il bestiame in relazione all'unità colturale in cui la stalla si trovi e non potrà di nuovo ottenere le agevolazioni anzidette o altre, fin quando non si sia messo in regola con le disposizioni dell'articolo citato.

Art. 389. È fatta salva l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 2 del R.Decreto- legge 29 novembre 1925 n. 2385, relativa alla competenza dei comitati tecnici amministrativi funzionanti presso i provveditorati alle opere pubbliche per il mezzogiorno e le isole e presso l'alto commissariato di napoli. Capo IV Disposizioni relative ai provvedimenti contro le mala ttie infettive e sociali Sezione I Disposizioni per combattere la tubercolosi

Art. 390. Al fine di provvedere alle opere per la costruzione e lo adattamento di speciali luoghi di cura a tipo sanatoriale od ospedaliero sanatoriale per gli ammalati di tubercolosi, con particolare riguardo a coloro per i quali la malattia fu contratta o aggravata in servizio militare di guerra, la cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, fino al 30 giugno 1937, ai comuni e alle provincie, anche riuniti in consorzio, mutui estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i trentacinque anni e, in caso di assoluta necessità giustificata dalle condizioni economiche dell'ente mutuatario, in cinquanta anni, con le garanzie stabilite negli articoli 75 e seguenti del testo unico di leggi approvato con R.Decreto 2 gennaio 1913 n. 453 (Libro II, Parte I). R.D. 27/07/1934 n.1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. I mutui, che la cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai sensi del presente articolo, sono collocati sui fondi degli istituti di previdenza. I mutui possono anche essere concessi a istituti di assistenza e beneficenza o ad altri enti morali; in tal caso, quando la concessione del mutuo non sia garantita dall'amministrazione comunale o provinciale, sarà accettata in garanzia rendita su titoli dello stato vincolati per tutta la durata del mutuo, non superiore a un trentennio.

Art. 391. La somma complessiva per i mutui concessi o da concedere, ai sensi dell'articolo precedente, non può superare i 45 milioni. Ogni singolo mutuo non può eccedere la somma di 800.000 lire. Lo stato assume a suo carico gli interessi, che corrisponde alla cassa depositi e prestiti in tante quote uguali quanti sono gli anni di ammortamento. Tale contributo non può superare in alcun caso quello che lo stato avrebbe assunto se i mutui fossero stati concessi al saggio di interesse vigente quando le disposizioni relative al contributo entrarono in vigore. I fondi occorrenti sono stanziati nel bilancio del ministero dei lavori pubblici. Le somme disponibili alla fine dell'esercizio, sono portate in aumento della disponibilità degli esercizi successivi. Il concorso dello stato può essere concesso anche quando i mutui siano contratti con istituti diversi dalla cassa depositi e prestiti, ma la concessione non può importare al bilancio dello stato un onere superiore a quello che deriverebbe se il prestito fosse contratto con la cassa depositi e prestiti. Ai mutui e ai lavori preveduti dall'articolo precedente sono estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni legislative vigenti per le opere igieniche che debbano essere eseguite con mutui di favore e col concorso dello stato.

Art. 392. I benefici, indicati negli articoli 390 e 391, sono estensibili anche alle opere di costruzione e di adattamento di locali per colonie permanenti di bambini disposti alla tubercolosi. La spesa per il concorso dello stato ai relativi mutui di favore grava sullo stesso fondo stanziato per l'esecuzione di detti articoli. Sezione II Disposizioni per diminuire le cause della malaria.

Art. 393. Con regio decreto, su proposta del ministro per l'interno, di concerto coi mi- nistri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste, potrà procedersi alla soppressione o alla eventuale trasformazione dell'istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle venezie. Lo stesso regio decreto determinerà la destinazione del patrimonio dell'ente nel caso di soppressione. Capo V Disposizioni relative alla polizia mortuaria.

Art. 394. I comuni che, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, non so- no provvisti del cimitero a sistema di inumazione secondo l'art. 337, sono tenuti a provvedersene entro il termine di tre anni dalla data predetta. A tale scopo il prefetto assegna un termine entro il quale il comune deve presentare, per l'approvazione. Il progetto relativo. In caso di inadempimento, il prefetto provvede di ufficio, salvi i provvedimenti della giunta provinciale amministrativa, ai termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle legge comunale e provinciale. Visto, d'ordine di Sua maestà il Re: il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno: Mussolini. R.D. 27/07/1934 n.1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. Annesso B Tabella n. 1 Dei diritti di pratica sanitaria preveduti dall'art. 30. (omessa) . Annesso C Tabella n. 2 Tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai termini dell’art.32. (omessa) Annesso D Tabella n. 3 Tasse d'ispezione delle farmacie (artt. 108, 127, 128 e 145) (omessa) Annesso E Tabella n. 4 Tassa di concessione per le licenze di abilitazione all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (art. 142) (omessa) Annesso F Tabella n. 5 Tassa di concessione per l'autorizzazione a produrre ed a mettere in commercio specialità medicinali (art. 178) (omessa) Annesso G Tabella n. 6 tassa annua di ispezione (art. 196) (omessa) Annesso H Tabella n. 7 Sovvenzione spettante ai discendenti, ascendenti, fratelli o sorelle, coniuge superstite di operai deceduti per febbre perniciosa (art. 329) (omessa) Annesso I Tabella n. 8 Tassa di autorizzazione per il trasporto, tumulazione ed esumazione di cadaveri, concessa a richiesta di privati (art. 342) (omessa)

 

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